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Superbonus 110%: nessuna detrazione per il condomino moroso

La cessione del credito nel caso di morosità di un singolo condomino è uno dei tanti punti chiariti dall’Agenzia delle Entrate con la maxi Circolare 30/E/2020 del 22 dicembre.

Con la Circolare 30/E/2020 del 22 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito molte delle perplessità che aleggiano attorno alla maxi-agevolazione Superbonus 110%. Questa nuova Circolare, che si affianca alla Circolare 24/E/2020 di agosto, è composta da ben 83 pagine e, sotto forma di quesiti e risposte, sviscera numerose tematiche tra le quali: la detrazione delle spese per gli interventi antisismici, di efficientamento energetico, di installazione degli impianti fotovoltaici e delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

Uno dei chiarimenti più importanti legati all’ambito condominiale è quello che fa riferimento alla casistica di un condomino moroso, il quale, pur non pagando le quote condominiali, decide di cedere la detrazione spettante. La risposta a questo quesito fornita dalle Entrate è:

Ai sensi del punto 3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, l’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. Il contributo sotto forma di sconto e il credito d’imposta cedibile sono pari alla detrazione spettante.

L’amministratore di condominio deve comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni esclusivamente per un ammontare proporzionato al rapporto tra quanto versato da ciascun condomino entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa e quanto dovuto dal condomino stesso.

Se il condomino ha manifestato l’intenzione di cedere il credito a soggetti terzi, diversi dai fornitori, l’amministratore dovrà comunicare l’opzione per la cessione del credito solo se il condomino ha versato al condominio quanto a lui imputato e, in caso di versamenti parziali, solo in proporzione a quanto pagato rispetto al dovuto.

Inoltre, l’ulteriore specifica fatta dall’Agenzia delle Entrate in merito a questa casistica riguarda l’amministratore di condominio, il quale, nel caso di “condomino moroso”, non sarà tenuto a comunicare nessun dato relativo agli interventi nelle parti comuni, poiché, a causa della condizione di morosità, il condomino in questione non ha diritto alla detrazione. Il recupero del credito verso il condomino moroso, rientrando tra i rapporti di diritto privato tra condominio e condomino, non investe profili di carattere fiscale.

Per leggere il testo integrale della Circolare 30/E/2020 del 22 dicembre è sufficiente cliccare sul seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957155/Circolare+n.+30_2020.pdf/179bbe13-8a49-f082-625b-3344f6175fa4

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