Si può usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura per l’acquisto di immobili ristrutturati?

Ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura anche nel caso da acquisto di appartamenti ristrutturati.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, pochi giorni fa, in merito alla possibilità di usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito anche nel caso in cui si acquisti un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa e successivamente venduto.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/2020 e nel comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34/2020, gli interventi per i quali è possibile fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura, oltre a quelli compresi nel Superbonus 110%, sono:

  • Interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • Interventi di recupero delle facciate per i quali spetta il Bonus Facciate;
  • Interventi ai quali spetta l’agevolazione dell’Ecobonus o il Sismabonus tradizionale;
  • Installazione delle colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
  • Installazione di impianti fotovoltaici.

Qualche giorno fa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Decreto Rilancio prevede la possibilità di richiedere la cessione del credito o lo sconto in fattura in alternativa al bonus ristrutturazioni 50% per gli interventi menzionati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, ovvero lavori di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle parti comuni degli edifici residenziali.

Il caso dell’acquisto di un immobile che fa parte di un edificio ristrutturato interamente dall’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare o dalle cooperative edilizie che provvedono, entro 18 mesi dalla data di fine lavori, all’alienazione o all’assegnazione delle unità immobiliari, è previsto dall’articolo 16-bis, comma 3 del TUIR.

Pertanto, come espressamente chiarito dall’Agenzia delle Entrate:

Poiché gli interventi realizzati dalle citate imprese sono gli stessi interventi di recupero del patrimonio edilizio richiamati nel comma 1, lettere a) e b) dell’articolo 16-bis del Tuir, anche per l’acquisto di unità immobiliari collocate in fabbricati interamente ristrutturati (spese sostenute negli anni 2020 e 2021) si può optare, in luogo della detrazione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

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