Superbonus 110%: incentivi per le colonnine elettriche
L’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici nei condomini può beneficiare delle agevolazioni previste dal Superbonus, ma solo ad alcune condizioni. Approfondiamo la tematica.
All’interno del Decreto Rilancio, per ciò che concerne la maxi-agevolazione del Superbonus 110%, sono stati previsti incentivi anche per l’installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche o auto ibride plug-in, ma solo se tale intervento venga eseguito congiuntamente ad uno degli interventi considerati “trainanti”, difatti, l’installazione di colonnine per la ricarica elettrica, rientra tra quelli che vengono definiti interventi “trainati”, quindi secondari.
L’art. 119 del Decreto Rilancio “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” definisce, nel comma 1, gli interventi trainanti, ovvero: isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria; interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Per tali interventi
La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Per usufruire della detrazione del 110%, gli interventi realizzati devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe più alta, da dimostrare tramite attestato di prestazione energetica. A tal proposito, il miglioramento stabilito può essere conseguito anche congiuntamente agli interventi definiti “trainati”, ovvero: installazione di impianti solari fotovoltaici e l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli stessi impianti.
Nello specifico, per l’installazione di colonnine per la ricarica elettrica, l’art. 119 stabilisce che:
Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.
Come ribadito nell’art. 121 del DL Rilancio, i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 le spese di infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche possono optare o per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Si evince, quindi, come questo tipo di intervento può rientrare nel Superbonus all’interno di un progetto più ampio di efficientamento energetico. Lo scenario che si apre e che viene evidenziato attraverso questa importante agevolazione è, quindi, quello di rendere gli edifici sempre più sostenibili da un punto di vista energetico, ma anche quello di ridurre i consumi e i carburanti fossili dei mezzi di trasporto, incentivando le possibilità di ricarica dei veicoli elettrici anche all’interno degli edifici residenziali.