Superbonus 110%: interventi agevolati e obblighi dell’Amministratore
Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito verte sugli interventi che rientrano nel Superbonus 110% e sui relativi obblighi dell’Amministratore di Condominio.
L'ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
vi scrivo per porvi un quesito: i condòmini del condominio di cui sono mandatario mi chiedono quali sono gli interventi per i quali è possibile ottenere il Superbonus 110% al fine di riqualificare energeticamente l’edificio nel rispetto dei requisiti tecnici richiesti e degli adempimenti necessari in caso di cessione del credito o sconto in fattura.
Mi chiedono, inoltre, i limiti di spesa ed i passi da compiere per assicurarsi l’agevolazione.”
L'ESPERTO RISPONDE
“Preg.mo Associato,
con riferimento alla riqualificazione degli edifici è opportuno evidenziare che il decreto rilancio è stato emanato dal Governo per sostenere e rilanciare l’economia del nostro Paese a causa dell’impatto devastante dovuto alla pandemia di Covid-19.
Gli articoli 119 e 121 del DL Rilancio hanno introdotto importanti detrazioni fiscali del 110% delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti fotovoltaici e miglioramento sismico. Il bonus fiscale sarà riconosciuto per le spese documentate e sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e la cifra sarà scalata dalle tasse in cinque quote annuali di pari importo.
Con riferimento alle parti comuni condominiali la circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 24/E dell’8 agosto 2020 ha definito al paragrafo 2.1 gli “Interventi trainanti o principali”, disponendo che:
Secondo quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell’articolo 119, il Superbonus spetta per interventi:
- di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;
- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
- antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. Sismabonus).
Inoltre:
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
- 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità.
Agli interventi trainanti la circolare n° 24/E dell’8 agosto 2020 individua gli interventi trainati disponendo che:
Il Superbonus spetta anche per: le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. “ecobonus”), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento; l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
La maggiore aliquota si applica solo se gli interventi sopra elencati sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale elencati nel paragrafo 2.1 e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.
Con riferimento agli obblighi richiesti, per potersi assicurare il predetto bonus, sarà necessario verificare tutti gli adempimenti tecnici, urbanistici e catastali dell’edificio e delle parti comuni e deliberare i lavori del bonus 110% attraverso una perizia asseverata che dovrà verificare tutti i presupposti tecnici richiesti per poter accedere al bonus 110% ed optare per la detrazione fiscale, sconto in fattura o cessione del credito. In questo caso tuttavia per cedere il credito di imposta, o anche semplicemente per ottenere il bonus fiscale, è necessario un visto di conformità che è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.”
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia