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Chiarimenti sull’attribuzione del codice fiscale per l’edificio

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito verte su alcuni dubbi relativi all’obbligatorietà del codice di attribuzione fiscale per un nuovo edificio condominiale.

L'ASSOCIATA CHIEDE

“Gentile Associazione, 

vi espongo alcuni dubbi che riguardano la nascita di nuovo edificio condominiale:

  1. Volendo redigere un regolamento contrattuale, il costruttore può inserirlo negli atti di compravendita delle singole unità abitative senza che il condominio abbia richiesto il codice fiscale? Si può richiedere il codice fiscale in un secondo momento, ovvero nel momento in cui la costruzione del condominio e dei servizi è totalmente conclusa? Esiste un obbligo di legge che prescrive quando richiedere il codice fiscale?
  2. Finché non c’è il codice fiscale il condominio può essere abitato?”

L'ESPERTO RISPONDE

Preg.ma Associata,

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che:

I soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività Iva (enti, associazioni, fondazioni, condomini, parrocchie, ecc.), che non esercitano un’attività rilevante ai fini dell’Iva, ma sono comunque obbligati ad indicare il codice fiscale, ne devono fare richiesta a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. Il codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo dell’ufficio, l’ultimo è un carattere di controllo.

Orbene, dal tenore delle informazioni fornite dall’Ente tributario, si prende atto della obbligatorietà del codice di attribuzione fiscale che potrà essere richiesto attraverso il modello AA5/6 a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente. Pertanto, la redazione del regolamento di condominio da parte del costruttore, attraverso la nomina di un tecnico da inserire negli atti di compravendita, non è vincolata alla obbligatorietà di attribuzione del codice fiscale per l’edificio. Si tratta di atti e fatti distinti con un centro di imputazioni degli interessi diversi per il tipo di obbligo attribuito ai casi di specie richiamati.

L’obbligo di attribuzione del codice fiscale sussiste nel momento in cui il costruttore ha frazionato l’edificio con il primo atto di compravendita, costituendo il condominio tra proprietà esclusive e diritto sulle parti comuni dell’edificio attraverso l’applicazione dell’ambito di applicabilità delle norme del condominio negli edifici. Pertanto, anche senza codice di attribuzione fiscale, il condominio può essere abitato. L’unico limite all’abitabilità è la mancata corrispondenza delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli ambienti dell’immobile.

Tutt’al più il condominio sarà soggetto alle sanzioni richiamate dall’art 13 del D.P.R n.° 605/1973 e successive modifiche, rubricato “Disposizioni relative all’anagrafe tributarla e al codice fiscale dei contribuenti “ ovvero:

È punito con la sanzione amministrativa da € 100 a € 2.000 chi non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui ciò sia espressamente previsto, richiede più volte l’attribuzione del numero del codice fiscale.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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