Superbonus 110%: chiarimenti sulla mancanza dell’A.P.E. ante intervento
L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori delucidazioni sulle modalità di presentazione dell’attestato di prestazione energetica pre e post intervento.
Ancora altri chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito al tanto discusso Superbonus 110%. Con la risposta n. 571, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi in merito alla produzione e presentazione degli attestati di prestazione energetica (A.P.E.) i quali, come sappiamo fanno riferimento rispettivamente all’inizio e alla fine dei lavori.
Entrando nello specifico, l’istante ha spiegato di star eseguendo gli interventi di isolamento dell’involucro edilizio (cappotto e isolamento copertura) presso un’abitazione di proprietà, iniziati a dicembre 2019, ma interrotti successivamente a causa dell’emergenza epidemiologica ed infine ripresi a luglio 2020. A causa di questa particolare situazione, non è stato prodotto l’attestato di prestazione energetica ante intervento, pertanto egli chiede se questa circostanza possa impedire la possibilità di accedere alla detrazione del 110%.
Analizzando il caso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’attestato di prestazione energetica, data la situazione descritta, può essere redatto anche successivamente alla data di inizio dei lavori e dovrà fare riferimento alla situazione esistente all’inizio dei predetti lavori. Difatti, la perplessità dell’istante sorgeva dal fatto che gli interventi finalizzati all’efficientamento energetico erano iniziati a dicembre 2019, ma non era stato redatto l’attestato di prestazione energetica ante lavori dato che la normativa di riferimento è entrata in vigore nel 2020, quindi successivamente alla data di inizio lavori.
In merito alle modalità di presentazione dell’attestato di prestazione energetica, l’Agenzia delle Entrate, citando l’articolo 7, comma 3, del D.M. 6 agosto 2020, ha ricordato che:
Per gli interventi di cui all’art. 119, commi 1 e 2 del decreto Rilancio, è obbligatoria la produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento di cui al punto 12 dell’Allegato A. Ai fini di cui al presente comma, non sono ammessi gli attestati redatti tramite l’utilizzo di software basati su metodi di calcolo semplificati di cui al punto 4.2.2 dell’allegato 1 del Decreto Linee Guida APE.
Ma lo stesso decreto ministeriale, all’articolo 12, stabilisce che:
Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del presente decreto.
Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007.
In conclusione e in riferimento a quanto appena descritto, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che, fermo restando che ai fini della possibilità di poter usufruire della detrazione relativa al Superbonus è necessario documentare il miglioramento di almeno due classi energetiche (ove non possibile della classe energetica più alta), raffrontando quindi l’attestato di prestazione energetica ante e post interventi, posto che i lavori siano iniziati prima dell’entrata in vigore del D.M. 6 agosto 2020, l’A.P.E ante intervento può essere redatto anche successivamente all’inizio dei lavori e dovrà fare riferimento alla situazione esistente prima della data di inizio degli stessi.