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Cosa deve fare l’amministratore di condominio che vuole dimettersi dal proprio incarico?

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la possibilità di dimettersi dall’incarico di amministratore di condominio.

L'ASSOCIATA CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei chiedere un chiarimento su come agire qualora si decidesse di dare le dimissioni da amministratore di condominio.”

L'ESPERTO RISPONDE

Preg.ma Associata,

Con riferimento al caso di specie, l’art. 1129 c.c. comma 10 dispone che:

L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per egual durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

Pertanto, con la fine del mandato, dovendo essere convocata l’assemblea per l’approvazione del rendiconto e la nomina o revoca dell’amministratore, nell’ordine del giorno della convocazione assembleare può essere indicato, così come prescritto nel citato art. 1129 c.c., l’ordine del giorno da Lei richiamato: “Dimissioni dell’amministratore.”

I condomini, nella predetta assemblea, dovranno individuare il nuovo mandatario definendo i tempi per il passaggio delle consegne di tutta la documentazione, premesso che l’art. 1713 c.c. rubricato “Obbligo di rendiconto”, dispone che:

Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Gli obblighi citati sono richiamati anche dall’art. 1129 comma 8 disponendo che:

Alla cessazione dell’incarico, l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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