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Superbonus: ultimi chiarimenti su sostituzione dei serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari

L’Agenzia delle Entrate chiarisce a quali detrazioni si ha diritto per gli interventi relativi alla sostituzione dei serramenti e delle chiusure oscuranti e all’installazione delle schermature solari.

La risposta n. 369/2022 dell’Agenzia delle Entrate si concentra sulle detrazioni possibili in riferimento ai lavori di sostituzione dei serramenti e delle chiusure oscuranti e l’installazione delle schermature solari.

Nel caso esaminato l’Istante, proprietario dell’immobile in cui risiede, intende sostituire l’impianto termico con un impianto a pompa di calore (intervento trainante) e la sostituzione dei serramenti esistenti, al fine di ottenere il miglioramento di due classi energetiche dell’immobile.

L’Istante spiega che per una parte dei serramenti si tratterà di mera sostituzione, poiché non vi sarà alcuna alterazione della superficie e della geometria degli attuali serramenti, mentre per altri due serramenti sarà aumentata la superficie totale. Inoltre l’Istante spiega di voler installare anche due nuovi velux al piano sottotetto, al momento non presenti.

Nello specifico, il proprietario si rivolge all’Agenzia delle Entrate per chiedere se:

  • può fruire del Superbonus con riferimento alle spese di mera sostituzione dei serramenti che non vanno ad alterare la superficie e la geometria di quelli esistenti;
  • la sostituzione delle tapparelle e dei cassonetti, al fine di conseguire un risparmio energetico sia autonoma rispetto alla sostituzione dei serramenti;
  • può beneficiare del Superbonus per le spese relative all’installazione del sistema oscurante anche nel caso di ampliamento della superficie totale degli infissi a seguito della sostituzione degli stessi, ovvero nel caso in cui decidesse di non sostituire i serramenti. In quest’ultimo caso, chiede se è possibile portare in detrazione solo le spese per la sostituzione del sistema oscurante e quale sia il massimale di spesa.

In risposta, l’Agenzia delle Entrate, ha innanzitutto ricordato che, con riferimento al caso esaminato, che l’art. 119, comma 2, del Decreto Rilancio stabilisce che:

L’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente.

La maggiore aliquota si applica solo se gli interventi “trainati” sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Fatte le dovute premesse, l’Agenzia spiega che tra gli interventi “trainati” rientra anche “la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati” e, ai fini della fruizione del Superbonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione degli infissi esistenti e anche se può comportare la variazione delle dimensioni e del numero di infissi, la superficie finale complessiva deve essere uguale o minore a quella inizialmente esistente.

Per quanto concerne le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi, con conseguente aumento della superficie complessiva iniziale, sarà possibile fruire, invece, della detrazione spettante per il recupero del patrimonio edilizio, nella misura del 50% delle spese sostenute.

Per quanto riguarda gli interventi che hanno effetto sulla dispersione del calore, quali scuri, persiane, cassonetti e schermature solari, le spese sono agevolabili attraverso Superbonus o Ecobonus in base al fatto che l’installazione avvenga congiuntamente alla sostituzione del serramento oppure in modo non congiunto.

Difatti, se l’intervento avviene congiuntamente alla sostituzione dei serramenti, l’Istante avrà diritto al Superbonus, qualora invece l’installazione avvenisse disgiuntamente rispetto alla sostituzione dei serramenti, potrà fruire dell’Ecobonus.


Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI

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