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Installazione dei pannelli fotovoltaici in condominio tra Società di fatto ed ambito di applicazione fiscale

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda l’installazione dei pannelli fotovoltaici in condominio in riferimento alla cessione dell’energia elettrica e allo svolgimento dell’attività commerciale abituale.

L'ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei avere una delucidazione: come noto, nell’ambito energetico che implichi attività commerciale di cessione dell’energia elettrica, è a volte richiesto che il condominio, già dotato ovviamente di codice fiscale, si doti anche di partita IVA.

In tal caso il condominio è tenuto anche a costituire una qualsivoglia forma societaria al fine dell’attribuzione della partita IVA?”

L'ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

Le questioni richiamate devono essere esaminate verificando i presupposti normativi e fiscali. L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione N°84/E del 10 Agosto del 2012 ha confermato la natura del condominio, ovvero:

Il condominio è un ente di gestione che opera per conto dei condòmini limitatamente all’amministrazione e al buon uso della cosa comune senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino disciplinato dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, rappresenta una particolare forma di comunione che riguarda le parti comuni dell’edificio che necessita di essere amministrata o dall’assemblea dei condòmini, che decide in base al principio di prevalenza della maggioranza, nel bene degli interessi comuni. […]

Ne consegue che, nell’ipotesi in cui negli spazi condominiali sia realizzato un impianto fotovoltaico avente le caratteristiche, che, sulla base delle indicazioni rese nella citata circolare n. 46/E del 2007, configuri lo svolgimento di un’attività commerciale abituale, vale a dire di potenza fino a 20 kW, la cui energia prodotta risulti ceduta totalmente alla rete, oppure, di potenza superiore ai 20 kW, il condominio non può mai configurarsi come soggetto che svolge l’attività di produzione e vendita dell’energia.

In tale ultima circostanza occorre, quindi, individuare il soggetto a cui attribuire il reddito d’impresa.

Al riguardo, si evidenzia che in presenza di una intesa verbale oppure di un semplice comportamento concludente, il quale sia idoneo a dimostrare l’intento delle parti di stipulare un accordo per l’esercizio collettivo di un’attività imprenditoriale si può individuare una società di fatto.

Sul piano fiscale una società di fatto:

  • ai fini delle imposte dirette è tenuta ad applicare le norme previste dal TUIR per le società in nome collettivo ai sensi dell’art. 5, concernente “Redditi prodotti in forma associata”, il quale al comma 3, lett. b), dispone che: “ai fini delle imposte sui redditi le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano per oggetto o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali”;
  • ai fini dell’IVA è un soggetto passivo d’imposta ai sensi dell’art. 4, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, pertanto, è obbligata ai relativi adempimenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

La società di fatto ai fini delle imposte dirette e dell’IVA assume, infatti, rilevanza quale autonomo soggetto d’imposta e, come tale, è tenuta a redigere sia un’autonoma dichiarazione dei redditi, sulla base delle risultanze della contabilità sociale, sia un’autonoma dichiarazione IVA, previa istituzione dei registri obbligatori e il rispetto delle norme in materia di registrazione, liquidazione e versamento dell’IVA.

Nella fattispecie in esame, si è in presenza di un accordo che interviene tra i condòmini, caratterizzato da un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni e servizi, vale a dire dall’impianto fotovoltaico e dagli spazi comuni, e da un elemento soggettivo, dato dalla comune intenzione di voler conseguire dei proventi.

Pertanto, sulla base di quanto sopra detto, il suddetto accordo individua una società di fatto tra i condòmini. Più precisamente, poiché la realizzazione dell’impianto fotovoltaico per fini commerciali rientra tra le “Innovazioni” che i condomini possono disporre ai sensi dell’art. 1120 del codice civile “dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni”, sono considerati soci della società di fatto i condòmini che hanno deliberato con la maggioranza richiesta dall’art. 1136 del codice civile la realizzazione dell’investimento.

Restano esclusi dalla società di fatto i condòmini, che non hanno approvato la decisione e che non intendono trarre vantaggio dall’investimento. In questo caso gli stessi, sulla base di quanto disposto dall’art. 1121, primo comma, ultima parte, del codice civile “sono esonerati da qualsiasi contributo di spesa”.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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