Presunzione di condominialità in materia d’impianto di ascensore

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la ripartizione delle spese relative all’impianto di ascensore per i proprietari di unità immobiliari aventi accesso autonomo in condominio.

L'ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei chiedere un chiarimento in merito alla seguente questione. In un condominio da me amministrato, i proprietari delle unità immobiliari aventi accesso autonomo dalla strada devono partecipare alle spese relative all’impianto di ascensore?”

L'ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

la presunzione di condominialità dell’impianto dell’ascensore sussiste in funzione della qualificazione di servizio comune. (ex art. 1117 c.c.)

Così come richiamato dall’articolo 1124 del Codice Civile:

Le spese relative alla manutenzione ed alla ricostruzione (sostituzione) dell’ascensore, al pari delle scale, devono essere ripartite tra i proprietari delle unità immobiliari a cui servono, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo, con la precisazione che, ai fini del concorso nella metà della spesa, si considerano come piani anche le cantine, i palchi morti, le soffitte o le camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

Pertanto, tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere ripartite tra tutti i condomini, secondo la tabella ex art. 1124 del Codice Civile.

Tuttavia, le spese per l’installazione di un nuovo ascensore in un condominio vanno suddivise secondo i criteri generali di ripartizione delle spese imposti dall’art. 1123 c.c., vale a dire, in misura proporzionale al valore millesimale della proprietà di ciascun condomino e come tale dovrà essere utilizzata, per la ripartizione delle spese, la tabella generale di proprietà.

Con riferimento al quesito in oggetto, anche i condomini che non accedono direttamente all’androne condominiale per raggiungere le unità immobiliari ad uso domestico devono partecipare alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto d’ascensore, salvo che il regolamento contrattuale, predisposto dall’ originario costruttore e richiamato nei singoli atti di acquisto, stabilisca criteri diversi. (Cass. n° 2833/1999)

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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