Gli elementi accessori, le ringhiere e i rivestimenti dei balconi aggettanti nei condomini

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la natura giuridica delle ringhiere dei balconi aggettanti in condominio.

L'ASSOCIATA CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei chiedere un chiarimento riguardo alla natura giuridica delle ringhiere di un fabbricato, ovvero se le stesse sono di proprietà condominiale o di proprietà privata e quindi del singolo condomino.

Nel caso di specie, in un condominio sono stati approvati i lavori di rifacimento della facciata condominiale e dei terrazzi. Il dibattito è sorto dopo che l’assemblea ha preso atto che bisognerà procedere alla manutenzione dei singoli balconi (di proprietà dei singoli condomini, come previsto dal R.C., in quanto aggettanti) al fine di preservare la conservazione della facciata. Come bisogna procedere in tal senso?”

L'ESPERTO RISPONDE

Preg.ma associata,

i balconi aggettanti devono essere qualificati giuridicamente e strutturalmente connessi ai vani delle unità immobiliari. La giurisprudenza conferma che i balconi sono un prolungamento della proprietà esclusiva all’interno di un edificio salvo titolo contrario. (Art. 1117 c.c.)

Come tale, gli elementi accessori ai balconi come i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e della parte sottostante la sezione del balcone sono parti comuni, nel caso in cui sono integrati nel prospetto dell’edificio, conseguendo esclusivamente l’unica finalità di rendere pregevole l’intero edificio.

Con riferimento al caso in questione, la giurisprudenza di legittimità ha confermato che:

I balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’art. 1117 c.c., non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso, i rivestimenti dello stesso devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole.
Cass. n. 10848/2020

Come tale, le ringhiere ed i divisori dei balconi del condominio non rientrano tra le parti comuni, le cui spese debbano perciò essere ripartite fra tutti i condomini, in quanto essi non costituirebbero elementi decorativi e necessari dell’insieme dell’edificio condominiale.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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