Morosità condominiale: cessazione dei servizi idrici
Come ogni lunedì diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana la domanda è relativa alla morosità condominiale e alle sue conseguenze.
“Gentile Associazione,
In uno dei condomini che amministro esiste un condomino che non paga le spese condominiali da circa 8 anni accumulando un debito pari a poco più di 6.100 Euro. A tutela del condominio, ho proceduto con il dare mandato ad un legale di fiducia per l’emissione del decreto ingiuntivo e per tutti gli altri atti di natura giurisdizionale prodromici al recupero del credito vantato.
Il condominio di cui trattasi è composto da n. 43 villini a schiera, suddivisi in tre lotti (A, B e C), serviti, per la fornitura di acqua potabile, da tre contatori generali intestati al condominio stesso, da dove si diramano le tre linee interne per la fornitura di acqua potabile ai rispettivi villini.
Vista la situazione, considerata l’entità del debito, tenuto conto della durata della morosità e indipendentemente dall’azione legale in corso, un nutrito numero di condomini mi ha chiesto di valutare la possibilità di chiudere la fornitura di acqua potabile al villino del condomino moroso. Ho risposto che mi sarei documentato in merito.
Per quanto sopra esposto, pongo il seguente quesito: il Condominio, sulla base di una delibera di assembleare, può staccare l’acqua potabile al condomino moroso? Se si, esiste una particolare procedura da seguire e/o una maggioranza da rispettare in sede di voto dell’Assemblea?”
“Preg.mo associato
L’art. 63 delle disp. attuative al codice civile dispone che, in caso di mora nel pagamento dei contributi che sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Tuttavia, gli orientamenti giurisprudenziali di merito sono contrastanti.
Nei casi di specie, il tribunale di Modena con l’ordinanza n°3019/2015 ha ritenuto legittima la sospensione dei servizi idrici nei confronti del condomino moroso a differenza del tribunale di Milano, che, con un provvedimento d’urgenza (causa 72656/13), ha ordinato ad un amministratore di condominio il ripristino del servizio condominiale, al fine di tutelare i diritti costituzionalmente protetti quale il diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione.
In ultimo, è opportuno richiamare, il Dpcm del 29/08/2016 rubricato ” Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato “, all’art. 1 dispone che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le direttive per il contenimento della morosità nel settore del servizio idrico integrato sulla base di quanto disciplinato dal presente decreto nel rispetto dei principi dell’uguaglianza, della parità di trattamento, della non discriminazione, della trasparenza, del rispetto del principio di reciprocità negli obblighi contrattuali, della tutela delle tipologie di utenza, della sostenibilità economico finanziaria della tariffa e della copertura dei costi efficienti del servizio e degli investimenti e dei costi ambientali e della risorsa.
Particolare attenzione è richiamata dall’art. 3 del predetto Dpcm, ossia ” Utenze morose non disalimentabili”, secondo la quale in nessun caso è applicata la disalimentazione del servizio sia se con riferimento agli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, come individuati dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno.”
Arrivederci alla prossima settimana per la risposta ad un nuovo quesito!