Nuova tassa sui balconi? Il MEF smentisce

La notizia che sta destando non poche preoccupazioni in questi ultimi giorni riguarda la possibile tassa sull’ombra di balconi e terrazzi appartenenti ad abitazioni private sul suolo pubblico. Chiariamo di seguito la questione.

In questi ultimissimi giorni si è sollevato un polverone che ha fatto molto discutere su una norma contenuta nella Legge di Bilancio del 2021 riguardo quella che è stata definita “Tassa sull’ombra dei balconi”.

La polemica è nata dalla denuncia dall’avvocato Giuseppe Pizzonia appartenente allo Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati, il quale, ha dichiarato che nel modificare la normativa sulla materia relativa all’occupazione di suolo pubblico, la Legge di Bilancio del 2021 non ha rinnovato l’esclusione di una tassa per l’ombra proiettata da balconi e verande e simili che, ad oggi, era stata esplicitamente prevista. La denuncia fatta dall’avvocato apriva il dubbio che i Comuni avessero potuto chiedere di pagare anche ai privati cittadini proprietari di casa.

In risposta, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha subito smentito quanto sostenuto dall’avvocato Pizzonia, chiarendo che il nuovo canone previsto dalla Legge di Bilancio, ovvero il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, andrà a sostituire i tributi locali TOSAP e COSAP, tra i quali non è compresa l’occupazione tramite balconi e verande.

Difatti, analizzando nel dettaglio la questione, la TOSAP, ossia la “tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”, contenuta all’interno dell’art.38 del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, esclude dalla tassazione i balconi, le verande, i box-windows e simili infissi. Il COSAP, ovvero il “canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”, introdotto dall’articolo 63 del decreto legislativo n.446 del 15 dicembre 1997,  stabilisce che:

Le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell’articolo 52 prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.

Ponendo l’attenzione però sull’abrogazione del capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993, contenente l’articolo 38 in cui vengono esclusi dalla tassazione i balconi, i dubbi espressi dall’avvocato Pizzonia su come verrà attuata la norma restano, ma soprattutto permane la necessità di migliorarla affinché non vengano alimentate ulteriori preoccupazioni.

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