Condominio: pulizia e sanificazione delle parti comuni al tempo del Coronavirus
Qual è la differenza tra pulizia e sanificazione? Quali sono gli obblighi dell’Amministratore di Condominio in materia?
In questi giorni, a causa della forte ondata epidemica che sta coinvolgendo il nostro Paese, si sta dibattendo molto, anche in ambito condominiale, della “sanificazione” degli edifici e degli obblighi dell’amministratore di condominio in merito all’argomento. È bene, quindi, cercare di fare chiarezza sull’argomento per non cadere nel tranello di utilizzare termini come pulizia e sanificazione come se fossero dei sinonimi.
Pulizia, sanificazione o disinfezione sono attività diverse. Con il termine “pulizia” si indicano tutte quelle operazioni volte a rimuovere da qualsiasi tipo di ambiente o superficie la sporcizia visibile (come macchie, polvere, corpi estranei o cattivi odori) servendosi di acqua e sostanze detergenti.
Quando si parla, invece, di “disinfezione” si indica la misura atta a distruggere i germi patogeni, attraverso l’uso di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica, oppure utilizzando altri sistemi di disinfezione ambientale.
In ultimo, la “sanificazione”, oltre a comprendere le operazioni di pulizia e disinfezione appena descritte, è un intervento che racchiude anche tutte quelle operazioni ed i procedimenti, di ordine pratico e sanitario, necessari a rendere sano un ambiente per la vita delle persone. Naturalmente, attraverso la sanificazione, viene eliminato qualsiasi batterio ed agente contaminante avvalendosi di prodotti chimici e detergenti.
A tal proposito, è necessario sottolineare che non tutte le imprese di pulizie hanno le competenze o gli strumenti per svolgere l’attività di sanificazione o disinfezione, poiché, tali operazioni possono essere svolte solo da ditte specializzate, ovvero dotate di personale qualificato idoneo all’utilizzo di prodotti e strumenti specifici.
Analizziamo quindi di seguito cosa dovrebbe fare l’amministratore di condominio in virtù di quanto appena detto. In alcuni Comuni sono state emesse delle Ordinanze specifiche in merito alla sanificazione dei condomini. Non potendo convocare l’assemblea, l’amministratore, qualora ritenesse necessario un intervento del genere o nel caso in cui all’interno del condominio si verificasse un caso di Covid-19, dovrà coordinare a distanza tale operazione per evitare che possano diffondersi i contagi.
Generalmente la sanificazione viene ordinata dalla Pubblica Autorità e l’amministratore collabora con essa per coordinare le attività da svolgere, ma in un momento così complesso di emergenza sanitaria, l’amministratore condominiale dovrà prendere alcune decisioni ed agire in maniera più veloce.
Quindi, in primis egli dovrà verificare se l’autorità comunale in cui si trova il condominio abbia disposto la sanificazione anche per le parti comuni di condomìni in cui non vi è alcun caso di Covid-19, oppure se la sanificazione è stata prevista solo per i condomìni in cui è stato verificato il contagio o vi è il sospetto di un possibile caso.
In assenza di un’ordinanza specifica, è consigliabile che l’amministratore di un condominio in cui è stato accertato un caso di Coronavirus contatti immediatamente le autorità competenti per comunicare la presenza del contagio e concordare le attività da svolgere. Lo stesso iter è raccomandabile anche in caso di un possibile contagio non ancora accertato.
Per quanto concerne, invece, l’assenza di contagio all’interno di un condominio, l’amministratore dovrà valutare attraverso il buon senso e le informazioni delle quali dispone se la scelta di una sanificazione è comunque opportuna. Nel caso in cui, dopo attente valutazioni, non si ritenesse opportuno orientarsi verso una sanificazione, è comunque consigliabile incrementare le attività di pulizia.
Se l’amministratore di condominio dovesse decidere di procedere con le operazioni di sanificazione, è opportuno comunicare ai condòmini tale scelta, indicando la ditta specializzata assunta per svolgere l’attività ed il costo dell’intervento. Naturalmente l’impresa specializzata dovrà rilasciare il rapporto del lavoro svolto e la specifica dei prodotti utilizzati in modo che l’amministratore possa fare comunicazione ai condòmini di quanto avvenuto.