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12 Marzo 2018 – Quesito della Settimana

Questa settimana il quesito posto è il seguente:


“Gentile Associazione,

 

Buongiorno, sono un’amministratrice vostra associata. Non sono stata confermata dall’assemblea del condominio che gestisco con il seguente risultato: 662 millesimi contrari e 190 favorevoli. I condòmini però non hanno presentato i preventivi per la nomina del nuovo amministratore.

Ho dei quesiti da porle:

  1. In questa situazione quali sono i miei poteri di amministratore?
  2. Cosa si intende per ordinario, anche i riparti del SAL di conguaglio dei lavori straordinari?
  3. Nel frattempo si avvicina la data fissata per l’incontro di mediazione richiesto da alcuni condòmini per impugnare le delibere, ma non ho avuto finora la possibilità di fissare altra assemblea per l’individuazione del nuovo amministratore. A questo punto io devo presenziare la mediazione o non ne ho il potere, essendo stata revocata? 

Anapi risponde:

“Gentile associato,

La cessazione del contratto di mandato tra l’amministratore e l’assemblea a seguito di mancato raggiungimento dei quorum deliberativi richiesti, pone il condominio e l’amministratore uscente nel potere-dovere di assumere tutte le attività finalizzate alla gestione ordinaria e straordinaria della gestione condominiale.
Sul punto, è opportuno richiamare la prorogatio imperii, istituto di diritto romano finalizzato a produrre effetti giuridici durante la gestione condominiale fino a nomina del nuovo amministratore.
Con riferimento al dettato normativo, l’art. 1129  comma 8 del Codice civile sancisce che, alla cessazione dell’incarico, l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.
Pertanto in attesa di nomina del nuovo mandatario, l’amministratore uscente deve eseguire tutte le attività ordinarie e straordinarie al fine di tutelare gli interessi condominiali e garantire la continuità dei servizi in atto.
Per quanto riguarda il procedimento di mediazione, l’art. 71 quater dispone che  l’amministratore è legittimato a partecipare, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’art 1136 secondo comma del Codice civile.
In virtù dell’istituto della prorogatio imperii e in qualità di mandatario uscente, deve convocare un’ assemblea straordinaria finalizzata a deliberare la sua presenza in sede di mediazione, così come indicato dal citato art. 71 quater del Codice civile.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
Inoltre, la proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza secondo l’art. 1136, secondo comma. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.


Arrivederci alla prossima settimana per la risposta ad un nuovo quesito!

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