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Dissenso dei condomini rispetto alle liti

Come ogni Lunedì diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana la domanda è relativa al dissenso dei condomini rispetto alle liti.

“Gentile associazione,

Vorrei un chiarimento in merito alla seguente situazione: trattasi di condominio composto da 2 palazzine (scala A e scala B). In una facciata della palazzina A è visibile una fessura che interessa il fabbricato per tutta la sua altezza e quindi dal primo piano al terrazzo.

Negli appartamenti della palazzina A si sono manifestate nell’ultimo periodo fessure sia sulle pareti sia sui pavimenti. I condomini della suddetta palazzina vorrebbero nominare un perito e poi un legale per poi richiedere risarcimento o tramite polizza decennale postuma (palazzo costruito nel 2013) oppure all’ impresa o al direttore dei lavori.

Tuttavia quasi la totalità dei condomini della palazzina B, che non presenta nessuna delle problematiche descritte, vorrebbe esprimere il dissenso da un eventuale lite. È una circostanza ammissibile quella che verrebbe a crearsi e cioè solo la palazzina A intenta una causa per risarcimento danni mentre la palazzina B ne viene esclusa per esplicita manifestazione di dissenso dalla lite in Assemblea?”

“Gentile associato,

E’ opportuno verificare la natura e la provenienza della lesione con una perizia tecnica, oltre la quale sarebbe inverosimile parlare di dissenso alle lite da parte della palazzina B.

L’ art.1132 del codice civile, rubricata dissenso dei condomini rispetto alle liti, dispone che, “qualora l’assemblea dei condomini abbia dliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il “condomino dissenziente”, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.

L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l’esito della lite è favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente”.

Arrivederci alla prossima settimana per la risposta ad un nuovo quesito!

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