Deroga ai criteri legali di ripartizione delle spese condominiali
Come ogni Lunedì diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana la domanda è relativa alla deroga ai criteri legali di ripartizione delle spese condominiali.
“Gentile Associazione,
Nell’ultima assemblea si è votato favorevolmente a ripartire in parti uguali una spesa per un lavoro di manutenzione edile. Da ciò solamente un condomino ne trarrà un risparmio economico avendo i millesimi alti, mentre gli altri, specie quelli con gli appartamenti piccoli, sono quelli più penalizzati. Quest’ultimi si sono opposti in votazione.
Vi chiedo: Quali azioni possono fare quest’ultimi, per far valere il loro diritto all’applicazione delle tabelle millesimali e quindi non essere danneggiati economicamente?
Potrebbero richiedere una ulteriore assemblea per poter rivotare tutti?
Vorrei avere anche altre soluzioni.”
“Preg.imo Associato
La ripartizione delle spese in parti uguali, così come richiamato nel quesito in questione, attiene alla possibilità di poter derogare da parte dell’assemblea ai principi richiamati dall’art. 1123 del codice civile, rubricato ” Ripartizione delle spese “.
La norma dispone che le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Orbene, il legislatore ha ammesso la possibilità di derogare attraverso una diversa convenzione, che può essere deliberata in assemblea, qualificando un criterio di metodo.
I condòmini, quindi, possono stabilire criteri diversi, sia attraverso modifica del regolamento di condominio, qualora necessario, sia attraverso eventuale delibera assembleare, finalizzati alla ripartizione delle spese condominiali funzionali alla manutenzione e conservazione dei beni e servizi condominiali.
Alcune pronunce di legittimità, nella fattispecie, Cass 13004/2013 richiama i cosidetti facta concludentia intese come forme di manifestazione tacita della volontà negoziale non richiedenti necessariamente forme scritte fatta salva la possibilità del singolo condomino di impugnare la ripartizione delle spese, quando questi non rispetti i criteri dettati dalla legge, per essere divergenti il valore della quota considerato ai fini della spesa e quello reale del bene in proprietà esclusiva (Cass. 1057/85 cit.; Cass. 13505/99).”
Arrivederci alla prossima settimana per la risposta ad un nuovo quesito!