Ponteggi per ristrutturazione, e se entrano i ladri?

Grazie anche alle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni, i nostri condomini sono sempre più frequentemente oggetto di restauri e rifacimenti delle facciate. Non sempre questo tipo di lavori può essere eseguito con l’utilizzo dei cestelli, spesso ancora vengono installati i ponteggi. D’estate poi avere i ponteggi montati significa anche correre il rischio, durante le ferie, di ritrovarsi al rientro la casa svaligiata. Spesso in giurisprudenza si assiste a casi di condomini che avviano un procedimento legale sostenendo di aver subito un furto nel proprio appartamento agevolato dalla presenza di un ponteggio sulla facciata condominiale.

In un caso un condomino che aveva subito un furto, citò in giudizio sia il condominio sia l’impresa appaltatrice, sostenendone la responsabilità ai sensi degli articoli 2051 e 2043 codice civile, chiedendo la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti.

Il Giudice di primo grado, applicò gli articoli citati, a accolse la domanda del condomino attore.

Il condominio e l’impresa proposero appello, venne riformata totalmente la sentenza di primo grado, e vennero respinte le domande proposte nei confronti degli appellanti.

Il condomino ricorse in Cassazione, e quest’ultima confermò la decisione della Corte d’Appello.

In generale la giurisprudenza individua, nell’impresa appaltatrice, il soggetto responsabile in via principale ai sensi dell’articolo 2043 codice civile e, nel condominio, il soggetto responsabile in via concorrente ai sensi dell’articolo 2051 codice civile.

Si tratta di una responsabilità extracontrattuale in entrambi i casi, non essendo il condomino parte del contratto di appalto stipulato tra il condominio e l’impresa esecutrice.

Ma quando è responsabile l’impresa e quando no?

La responsabilità che si configura in capo all’impresa appaltatrice, si verifica nel momento in cui non vengano osservate le più elementari norme di diligenza e perizia, e non siano adottate le cautele necessarie ad impedire l’uso anomalo delle impalcature, e abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri, ponendo così in essere le condizioni del verificarsi del danno.

Il condomino che agisce per ottenere il risarcimento dei danni subiti, da parte del condominio, in conseguenza del furto dovrà dimostrare quindi oltre al furto subito e i danni subiti, la condotta colposa del danneggiante, che non abbia adottato idonee misure di cautela, e il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la condotta colposa.

Si tratta ovviamente di difficile dimostrazione per questo, sempre più spesso, sebbene si tratti di una voce altrettanto costosa si preferisce utilizzare metodi alternativi per il rifacimento delle facciate come il cestello elevatore o anche le funi.

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