Ristrutturazione degli edifici, quali sono i compiti degli amministratori?
La ristrutturazione nel 2018 delle parti comuni degli edifici condominiali dà diritto ad importanti agevolazioni fiscali. Ormai condomini e amministratori ne sono consapevoli, spesso, però, non sanno come districarsi tra le carte e la burocrazia che si nasconde tra le righe. E’ bene ricordare che la legge prevede il diritto di portare in detrazione Irpef le spese per ristrutturazioni degli immobili, anche quando queste riguardano il condominio e, più precisamente, le parti comuni dell’edificio. In questi casi, un ruolo importante è svolto dall’amministratore che deve occuparsi della tenuta di tutta la documentazione utile.
Nel dettaglio è possibile portare in detrazione Irpef: il 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare; il 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme pagate dal 1° gennaio 2019.
I lavori devono riguardare manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di: fondazioni, muri maestri, tetti e i lastrici solari, portici, cortili comprese scale e portoni d’ingresso, ma anche i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per il riscaldamento centralizzato, o per altri servizi in comune; le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature.
Ma assodata la possibile detrazione, qual è la cifra che spetta ad ogni condomino? Le detrazioni spettano in base alla quota millesimale di proprietà o ai diversi criteri applicabili per la ripartizione delle spese. La detrazione spetta nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’amministratore a questo punto deve rilasciare un’apposita certificazione dalla quale risultino: l’importo delle spese sostenute nell’anno di riferimento; la quota parte millesimale imputabile al singolo condomino.
Questo vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente, dal componente dell’unione civile o dal convivente more uxorio del proprietario dell’immobile, che possono portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali.
Come vanno effettuati i pagamenti? Le quote devono essere sempre versate mediante bonifico bancario/postale, sul quale è operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta. Nella causale occorre inserire: «Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986». Se il condominio è dotato di codice fiscale, va riportato questo altrimenti vanno anche bene quelli dei singoli condomini.
Inoltre si allega la circolare N. 17/E del 23 Luglio 2018 con oggetto: Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica nonchè per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche – articoli 14 – 16 del D.L. 4 Giugno 2013 N. 63.
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