Caduta per marciapiede sconnesso, è colpa del condominio?

Una persona cade per la presenza di un buco sul marciapiedi antistante un condominio non segnalata a dovere. Portata al pronto soccorso, con una prognosi di circa venti giorni, ora chiede i danni al condominio perché il marciapiede è condominiale. Non è però sempre vera e valida questa affermazione. Come riporta anche il sito “La legge per tutti”, Il Comune infatti resta obbligato alla sua manutenzione. La Cassazione ha più volte ribadito che gli obblighi di manutenzione dell’ente pubblico, proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l’esistenza di pericoli occulti, si estendono anche ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al passaggio dei pedoni.

Alla luce di ciò, la responsabilità per danni da omessa manutenzione, in simili circostanze, si trasferisce sul Comune del luogo in cui è ubicato l’immobile. Il che significa che il condominio non è responsabile per quanto sia il titolare dell’area. Diverso il caso se la buca o il mattone sconnesso si trovino all’interno del cortile. Queste osservazioni hanno rilievo anche su chi è il soggetto da citare in giudizio nel caso in cui dall’omessa manutenzione derivino dei danni a persone o cose.

Anche secondo una recente pronuncia del tribunale di Bari, «del danno cagionato da buche sussistenti sul marciapiede non risponde il condominio dell’antistante stabile, il quale non è pertanto passivamente legittimato nel giudizio promosso ai fini del relativo risarcimento».

Inoltre, quando il marciapiede è oggetto di servitù, per esso vige la regola della cosiddetta “responsabilità oggettiva” per cui chi si fa male a causa di esso può ottenere il risarcimento danni dimostrando solo la caduta e la diretta conseguenza di tale caduta da una situazione di pericolo occulto (in generale vale la regola che per vedersi rimborsare i danni è necessario dimostrare che la buca rivestiva i caratteri di un’insidia e di un trabocchetto, tale da non essere percepibile con l’ordinaria diligenza).

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