29 Agosto 2018 – Quesito della Settimana

Questa settimana il quesito posto è il seguente:


“Gentile Associazione,

il caso che vi pongo per togliermi un dubbio è:

accesso ad antenna condominiale su tetto, nel condominio che amministro il corpo di fabbrica è stato realizzato in modo che per accedere al tetto si debba passare obbligatoriamente per le unità immobiliari dei condomini all’ultimo piano, in quanto non ci sono botole dal vano scala e la falda del tetto termina sui terrazzi di esclusiva proprietà delle unità abitative indicate, con questa premessa possono i condomini dell’ultimo piano rifiutare la disponibilità al passaggio dei tecnici per accedere alla antenna condominiale?


Anapi risponde:

Gentile associato,

La questione condominiale in oggetto impone alcune delucidazioni sul tema del rapporto esistente tra proprietà esclusive e parti comuni dell’edificio (ex art 1117 del codice civile ). Il diritto di collocare antenne televisive nella proprietà esclusiva altrui è riconosciuto dagli art. 1 e 3 l. 6 maggio 1940 n. 554 e dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, art 397 ed attualmente regolato dagli art. 91 e 209 d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). 

Inoltre, ai sensi del “Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (D.p.r. n. 156 del 29 marzo 1973, articolo 232, comma 4, “il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti radiotelevisivi” .

In giurisprudenza, la fattispecie in questione è qualificata  dal cosiddetto diritto di antenna come il diritto di manifestazione del pensiero e di essere informati, sanciti dall’art. 21 della Costituzione.

Pertanto, le indicazioni normative richiamate, attribuiscono l’obbligo del passaggio a carico dei condomini  interessati e qualificano la fattispecie della servitù di passaggio finalizzata alla conservazione manutenzione delle parti e servizi comuni dell’edificio.”

 

Arrivederci alla prossima settimana per la risposta ad un nuovo quesito!

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