Cessazione condominio: quale maggioranza è necessaria?
Questa settimana il quesito posto riguarda la cessazione del condominio:
“Gentile Associazione,
ho in gestione un condominio composto fisicamente da due fabbricati uno affianco all’altro; il costruttore negli anni ’50 decise di creare un unico condominio. Nell’ultima Assemblea i Condomini dei due fabbricati mi hanno chiesto all’unanimità dei presenti di cessare il Condominio attuale per crearne due nuovi.
- Quale maggioranza è necessaria per far cessare un Condominio e quale maggioranza è necessaria per crearne due nuovi?
- Se non dovesse presentarsi anche un solo Condomino (seppur regolarmente convocato) l’Assemblea sarebbe atta a deliberare su tale argomento?
Anapi risponde:
“Gentile associato,
L’ ipotesi relativa allo scioglimento del condominio è contemplata dall’art.61 disp.att.c.c il quale al primo comma dispone che qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con le maggioranza prescritta dal secondo comma dell’art.1136 cc ossia la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Con riferimento al terzo quesito, il condomino assente e regolarmente convocato secondo i criteri di legge, può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
E’ opportuno sottolineare che l’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.”
Arrivederci alla prossima settimana per la risposta ad un nuovo quesito!