La spesa per i bidoni e lucchetti condominiali va ripartita?
Questa settimana il quesito posto riguarda la ripartizione delle spese per i bidoni e lucchetti condominiali.
“Gentile Associazione,
In un condomino si è dovuto acquistare chiavi e lucchetti per chiudere dei bidoncini di raccolta rifiuti. Ogni condomino ha così avuto le sue chiavi da poter utilizzare.
La spesa va ripartita tra tutti i condomini in base ai millesimi oppure va addebitata come spesa individuale ed ognuno sopporta il costo delle sue chiavi?
Anapi risponde:
“Gentile associato,
per rispondere al quesito, è opportuno richiamare la nozione generale indicata dall’art. 1123 del codice civile, la quale dispone che le spese necessarie per la conservazione, il godimento delle parti comuni dell’edificio, la prestazione dei servizi nell’interesse comune e le innovazioni deliberate dalla maggioranza, sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore delle proprietà di ciascuno.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
Orbene, secondo l’ultimo criterio richiamato, ossia il secondo comma dell’art. 1123 c.c, la fattispecie applicativa richiede l’addebito della spesa non solo per chi ha il godimento effettivo e concreto, bensì il godimento potenziale che il condomino può ricavarne dal servizio comune.
E’ pacifico che la spesa deve essere ripartita tra i condomini, che, in virtù della titolarità del cespite immobiliare e della relativa pertinenza (per es.: box auto), traggono utilità dal servizio condominiale, anche se potenziale nel caso in cui al momento non sono domiciliati presso l’appartamento.
Il problema, a parere dello scrivente, non riguarda solo i criteri di attribuzione delle spese delle chiavi e dei lucchetti, ma dello stesso servizio di movimentazione dei contenitori per i rifiuti della raccolta differenziata.
Applicare il criterio del condominio parziale, nel caso di attribuzione delle spese condominiali, quando il condomino ha ottenuto per il proprio cespite immobiliare l’esenzione dall’ente comunale, è perequativo a parere del sottoscritto ma non funzionale, in quanto non tiene presente dell’uso potenziale del servizio che la giurisprudenza nel corso del tempo ha qualificato come godimento di un servizio comune del condominio ed impone, inoltre, a carico dell’amministratore, un ulteriore aggravio di competenze nel verificare caso per caso e, in base all’esenzione ottenuta dal comune, i criteri di attribuzione delle spese ai proprietari dei cespiti immobiliari.
Pertanto, salvo diversa convenzione, l’art. 1123 del codice civile dispone che le spese devono essere ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà dei cespiti condominiali dichiarati nell’anagrafe condominiale.“
Arrivederci alla prossima settimana per la risposta ad un nuovo quesito!