Contabilità in materia condominiale: quali verifiche fare?
Questa settimana il quesito posto riguarda la contabilità in maniera condominiale.
“Gentile Associazione,
Sono un condomino e insieme ad altri dovrò fare una verifica contabile del bilancio 2017 non approvato dall’assemblea, mi sapreste consigliare quali scritture contabili verificare in modo particolare oltre agli obblighi che un amministratore è tenuto ad avere?
Anapi risponde:
“Gentile associato,
I dati contabili da verificare sono quelli indicati dall’ art. 1130 bis del codice civile, secondo il quale il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondo disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’ immediata verifica .
Si compone di un registro di contabilità e di un riepilogo finanziario, nonchè di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’ indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
Inoltre, è opportuno verificare le delibere di approvazione delle spese ordinarie e straordinarie nonchè dei riparti di spesa.
I condomini hanno diritto di visionare i rendiconti, le fatture i registri dei verbali e di ogni altro documento del condominio, previa richiesta all’ amministratore possono prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata, cosi come richiamato dall art. 1129 del codice civile e confermato con l’ordinanza Cass N° 4686 28/02/2018 come obbligo del mandatario amministratore.
In caso di inerzia da parte dell amministratore, è possibile, inoltre, richiedere all’ Isitituto di credito la verifica dell’ estratto conto bancario.
La questione è stata affrontata nel corso del tempo da parte Arbitro Bancario e Finanziario, Organo stragiudiziale delle controversie che con la decisione N° 814 del 19 aprile 2011 il collegio di Milano e successivamente con la decisione N. 7960 del 16 settembre 2016 il collegio di Roma accoglievano il ricorso della condomina e disponeva che l’intermediario bancario doveva fornire copia dell’ estratto conto del condominio.
In realtà, il diritto di accesso alla documentazione bancaria è richiamato dall’ art. 119 del Testo Unico Bancario rubricato ” comunicazioni periodiche alla clientela “, il quale dispone che le banche e gli intermediari finanziari devono fornire al cliente, nei contratti di durata, una comunicazione chiara in merito in merito allo svolgimento del rapporto, almeno una volta all’ anno e comunque alla scadenza del contratto.
L’ invio deve avvenire in forma scritta o mediante strumenti equipollenti.“
Arrivederci alla prossima settimana per la risposta ad un nuovo quesito!