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Acqua calda sanitaria: criteri di suddivisione

Come ogni settimana diamo spazio ai quesiti dei nostri associati. Questa settimana il quesito riguarda i criteri di suddivisione dell’acqua calda sanitaria.


“Gentile Associazione,

un condomino mi ha chiesto se é possibile dividere in millesimi i consumi di acqua calda sanitaria, riscaldamento/raffrescamento ed eventualmente acqua fredda (che in alcuni condomini ha il contatore centralizzato, mentre nel caso specifico ognuno ha il suo); ovviamente nei consumi è compresa la quota fissa rispettiva alla manutenzione ordinaria, come penso vi sia in ogni condominio indifferentemente se di nuova generazione o meno.

Io ho cercato la normativa su internet ed ho trovato il D.Lgs 102/2014 che obbliga tutti i condomini con riscaldamento centralizzato a dotarsi di un sistema di contabilizzazione del calore (le famose valvole termostatiche coi ripartitori di calore da apporre sui termosifoni nelle varie unità abitative),

inoltre per quanto riguarda la suddivisione delle spese dice che non avviene più con le tradizionali tabelle millesimali ma con la norma UNI 10200 si suddividono i consumi volontari (effettivi consumi ce si rilevano) ed involontari (costi di manutenzione) secondo la nuova tabella millesimale del riscaldamento.

Vorrei gentilmente avere suo consulto in merito per capire se, da come intendo io il testo del decreto sopra citato, ad oggi NON è più possibile dividere i consumi in millesimi, e vorrei inoltre sapere se la legge fa delle deroghe;

Ovvero, qualora un condominio decida in sede assembleare di dividere comunque i consumi in millesimi (dato che l’assemblea è sovrana in tutto) che maggioranza dovrebbe esserci per rendere valida la delibera? io credo, data la delicatezza della decisione (in quanto non a tutti gioverebbe la ripartizione in millesimi, come ad esempio ai condomini con appartamenti piccoli che magari si vedrebbero aumentare i costi) che occorra almeno i 2/3 se non l’unanimità?

Le chiedo inoltre alcune informazioni inerenti la mia professione:

Per apporre la mia targa dello Studio Amministrativo, fuori dal portone del condominio dove esercito la professione, devo chiedere qualche autorizzazione comunale e/o pagare oneri?”


Anapi risponde:

Gentile associata,

Il decreto legislativo n°102 del 4 luglio 2014 dispone che la suddivisione delle spese relative al consumo di calore per il riscaldamento deve prevedere la ripartizione dell’importo complessivo in relazione agli prelievi volontari di energia termica utile.

Il decreto richiamato stabilisce che un condominio dotato di sistema di contabilizzazione deve suddividere le spese ordinarie di riscaldamento in base ai consumi effettivi che possono essere volontari o involontari.

Inoltre il legislatore aveva indicato le scadenze per l’installazione delle valvole termostatich .

Come tale la ripartizione deve avvenire secondo la tabella millesimale del riscaldamento. A tale obbligo non si può derogare in quanto norma imperativa.

Ogni deroga comporterebbe la nullità della delibera e l ‘applicazione delle sanzioni  richiamate dal decreto legislativo n°102/2014 commi 6,7 e 8 come modificato dal decreto legislativo n°141/2016.

Con riferimento al secondo quesito è opportuno verificare eventuali regolamenti condominiali, premesso l ‘obbligatorietà di tali targhe con l’ indicazione dei numeri utili dell’amministratore disposta dalla legge di riforma n°.220/2012.

Arrivederci alla prossima settimana per la risposta ad un nuovo quesito!

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