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Maggioranze per recesso dal contratto d’appalto: criteri deliberativi

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana la domanda è relativa alle maggioranze per poter recedere da un contratto di appalto.

“Gentile Associazione,

in una recente assemblea è stato posto come ordine del giorno la decisione di recedere dal contratto d’appalto con una ditta che sta eseguendo lavori straordinari nel suddetto condominio.

All’assemblea erano presenti in totale 312 millesimi e si e’ votato all’unanimità di voler rescindere il contratto con la ditta in quanto inadempiente per molteplici casi avallati da ordini di servizio redatti dalla D.L.

L’Amministratore  di Condominio di quali maggioranze ha bisogno per deliberare la recessione dal contratto? Quali poteri può esercitare?”

L’Esperto risponde:

“Preg.mo Associato,

Con riferimento al contratto d’ appalto ritengo opportuno  richiamare l’art 1671 del codice civile, rubricato Recesso unilaterale dal contratto, secondo il quale:

Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore dalle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Il Legislatore non ha individuato delle maggioranze specifiche in caso di recessione del contratto, pertanto,  nel caso di specie, devono seguire le maggioranze indicate dall’art.1136 del codice civile ovvero la delibera è valida  se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti un terzo del valore dell’edificio.

Il principio deliberativo, a parere dello scrivente è funzionale alle attribuzioni dell’assemblea non sussistendo i presupposti dell’esercizio dei poteri conservativi da parte dell’amministratore ex. art.1130 c.c.

Inoltre, è opportuno, prima di procedere al recesso unilaterale deliberato dall’assemblea con le maggioranze richiamate differire il recesso nei termini imposti  dal art. 1137 del codice civile e verificare eventuali azioni  da parte di assenti o dissenzienti.

Inoltre, proceda a verificare in virtù dell’art. 1671 del codice civile le richieste della ditta appaltatrice onde evitare contenziosi o procedimenti che possono limitare il raggiungimento delle obiettivi iniziali ovvero le finalità  della delibera del contratto d’appalto per i lavori straordinari richiesti.”

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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