Chiarimenti su ritenute e compensazioni in materia di appalti e subappalti condominiali

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana la domanda è relativa alle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del “reverse charge” per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera.

L'ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

Con riferimento alle Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del “reverse charge” per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera, sono state emanate delle circolari interpretative?

Quali sono gli obblighi della ditta appaltatrice? Quali sono gli obblighi del committente condominio?”

L'ESPERTO RISPONDE

Preg.mo Associato,

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n°108/2019 ha fornito le delucidazioni in merito all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 4 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 di cui si riporta, di seguito, il contenuto, al fine di ogni interpretazione autentica dei quesiti oggetto di perplessità.

Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), nel testo introdotto in sede di conversione in legge come risultante dall’atto Senato 1638.

La norma, al comma 1, inserisce dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’articolo 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera), stabilendo altresì, al comma 2, che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Per quanto oggetto di richiesta di chiarimenti, l’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, al comma 1, introduce a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro

tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma

l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute

trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Il comma 2 prevede, altresì, che:

Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18 comma 1, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente un elenco nominativo di tutti i lavoratori identificati mediante codice fiscale impiegati nel mese precedente in esecuzione dell’opera e di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quella relative alla prestazione affidata dal committente.

(sulla base di parametri oggettivi, come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).

Con riferimento, invece, alla decorrenza degli obblighi introdotti con l’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, viene stabilito, al comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019, che: “Le stesse disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

In proposito, si ritiene che la previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

Arrivederci alla prossima settimana con un nuovo quesito!

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