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Esistono detrazioni fiscali per l’installazione dei contatori d’acqua in condominio?

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito verte sull’installazione dei contatori d’acqua in condominio.

L'ASSOCIATO/A CHIEDE

“Gentile Associazione,

ho una perplessità da porvi: per quanto concerne l’installazione dei contatori d’acqua in condominio, sono state previste detrazioni di cui poter usufruire?”

L'ESPERTO RISPONDE

“Preg.ma Associata,

I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:

Quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

In realtà l’art.3 definisce quali sono gli interventi edilizi, ovvero:

  1. “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  2. “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;
  3. “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso, purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

Orbene, con riferimento al quesito in oggetto, sussiste l’obbligo dei contatori di sottrazione in virtù di un obbligo di misurazione, così come richiamato dal D.P.C.M del 4 marzo del 1996, ma nessuna detrazione è applicabile o attribuita da legislatore in caso di ristrutturazione di un immobile o di un edificio condominiale.

Inoltre, con riferimento agli interventi trainanti e trainati richiamati dal decreto-legge n.34/2020 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione della legge 17 luglio 2020, n.77, esso non attribuisce nessuna finalità di detrazione dei contatori di sottrazione del servizio idrico.”

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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