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Ritenuta d’acconto sul compenso degli amministratori di condominio

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito verte su alcuni dubbi inerenti all’aliquota da applicare sulla ritenuta d’acconto relativa ai compensi spettanti all’amministratore di condominio.

L'ASSOCIATO/A CHIEDE

“Gentile Associazione,

ho rilevato un nuovo condominio e la sua contabilità. La precedente amministrazione era una società a responsabilità limitata semplificata (Srls) che ha emesso fatture con imponibile e iva al 22%. Ho notato che in fattura la suddetta società non ha messo la ritenuta d’acconto né tantomeno ha effettuato l’F24. Qualcuno può confermarmi se l’amministratore doveva versare la ritenuta del 4% visto che si trattava di una Srls?”

L'ESPERTO RISPONDE

“Preg.mo Associato,

il compenso dell’amministratore di condominio richiede, nel caso di specie, un’attribuzione normativa, una qualificazione del reddito e del regime fiscale applicato. L’art. 71 delle disp. att. al codice civile, comma 3 dispone che:

Possono svolgere l’incarico di amministratore anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.

Orbene, nel caso richiamato, si tratta di una Società a responsabilità limitata semplificata disciplinata dall’art. 2463 bis e rientrante in una delle fattispecie richiamate dal titolo V libro V e come tale rientrante nei requisiti dell’art. 71 delle disp. att. al codice civile per lo svolgimento dell’attività dell’amministratore.

Con riferimento al reddito, trattandosi di proventi d’impresa, la risoluzione n.99 del 15/05/2007 individua nel suo oggetto “La ritenuta d’acconto sui compensi erogati a società per l’attività di amministratore di condominio.” Il quesito, oggetto della risoluzione riguardava l’applicazione della ritenuta d’acconto operata sui corrispettivi erogati dal condominio a società di persone o di capitali nominate come amministratori con rappresentanza.

Inoltre, l’istante ha chiesto di sapere nel caso in cui si ritenesse sussistente l’obbligo di effettuare la predetta ritenuta se l’aliquota da applicare sia il 4% oppure il 20%. Nel caso di specie “L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 7 del 2007 (par.2) ha già specificato che l’incarico di amministratore di condominio può essere assunto indifferentemente da “persona fisica, società di persone, di capitali, etc.”, recependo, per queste ultime, l’indirizzo formulato dalla Corte di Cassazione, in base al quale

anche una persona giuridica può essere nominata amministratore del condominio negli edifici, posto che il rapporto di mandato istituito nei confronti delle persone suddette, quanto all’adempimento delle obbligazioni ed alla relativa imputazione della responsabilità, può essere caratterizzato dagli stessi indici di affidabilità, che contrassegnano il mandato conferito ad una persona fisica. (Cass. Civ., sez. II, 24 ottobre 2006, n. 22840).

In merito all’applicazione della ritenuta d’acconto ai compensi spettanti all’amministratore di condominio, nelle ipotesi in cui il predetto incarico sia assunto da una società, si evidenzia che l’articolo 25, primo comma, del DPR n. 600 del 1973, dopo aver stabilito nel secondo periodo che la ritenuta d’acconto del 20% prevista per i redditi di lavoro autonomo deve essere operata dal condominio in qualità di sostituto d’imposta “anche sui compensi percepiti dall’amministratore di condominio”, precisa nell’ultimo periodo che:

La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese. La ritenuta in esame pertanto non deve essere operata sui compensi spettanti alle società di persone commerciali e alle società di capitali per l’attività di amministratore di condominio, atteso che i redditi conseguiti dalle predette società sono considerati redditi di impresa da qualsiasi fonte provengano, in applicazione rispettivamente dell’articolo 6, comma 3 e dell’articolo 81, comma 1, del TUIR.

La ritenuta di cui all’articolo 25 del DPR n. 600 del 1973 deve, invece, applicarsi nell’ipotesi in cui il compenso sia corrisposto ad una società tra professionisti di cui al decreto legislativo n. 96 del 2001, in cui redditi – come chiarito con risoluzione n. 118/E del 2002 costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.

In merito alla prospettata applicazione della ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’articolo 25-ter, comma 1, del DPR n. 600 del 1973 alla fattispecie in esame, si osserva che essa deve essere esclusa in ragione della riconducibilità all’istituto del mandato (cfr. Cass. Civ. citata) del rapporto intercorrente tra il condominio ed il suo amministratore (sia esso persona fisica o persona giuridica); si ribadisce, infatti, che l’applicazione della ritenuta di cui al citato articolo 25 ter presuppone l’erogazione da parte del condominio di corrispettivi dovuti indipendenza di contratti d’opera e di appalto.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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