Il portiere: ore di lavoro, compiti e la delicata questione del ritiro della posta
Il costo elevato del servizio rende sempre più frequente la riduzione delle mansioni o la sparizione di questo tipo di figura. Il portiere invece, contribuisce ad accrescere il valore degli immobili soprattutto di quelli molto grandi o al cui interno vi siano attività commerciali. Oltre alla vigilanza del condominio, il portiere ha per legge mansioni specifiche individuate dal contratto collettivo nazionale di lavoro: il ritiro e la distribuzione della corrispondenza ordinaria; il ritiro e la distribuzione della corrispondenza straordinaria (ossia quella per il cui ritiro è necessaria la firma del ricevente), previa delega rilasciata allo stesso dal condomino o dall’inquilino, le piccole riparazioni per l’esecuzione delle quali non sia richiesta alcuna specializzazione, la sorveglianza dell’uso del citofono, dell’ascensore e del montacarichi.
L’orario di lavoro del portiere è di 48 ore settimanali se il portiere beneficia dell’alloggio e di 45 ore se il portiere è senza alloggio. Possono essere però posti in essere rapporti di lavoro part-time più ridotti. Il portiere assunto con alloggio deve abitare il locale che gli è stato messo a disposizione dal condominio, altrimenti è inadempiente. Se il portiere usufruisce dell’alloggio è tenuto alla reperibilità e ad intervenire anche al di fuori dell’orario ordinario di lavoro qualora vi siano situazioni di emergenza.
Il portiere ha diritto a 26 giorni di ferie ogni anno, che vanno calcolati escludendo le domeniche, le festività nazionali, le festività infrasettimanali e quelle del Santo Patrono. Le ferie sono retribuite, però non spetta solo al portiere scegliere quando andare in ferie.
Tra le mansioni più delicate del portiere vi è quella del ritiro delle raccomandate e delle assicurate. In mancanza del destinatario, il codice di procedura civile annovera il portiere tra i soggetti a cui è possibile consegnare la posta. In relazione agli atti giudiziari, così come previsto dall’art. 139 c.p.c “in mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda» e «il portiere […] deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata”. Il portiere, è obbligato a ricevere le notifiche degli atti giudiziari e le cartelle esattoriali, atti che pur non rientrando nella corrispondenza ordinaria, non richiedono delega. Il portiere dovrà annotare su un apposito registro gli arrivi e le consegne e farsi firmare l’avvenuta consegna, questo per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento del servizio.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1197 del 18 gennaio 2017 ha stabilito la nullità della notifica di una cartella di pagamento, di una multa o di qualsiasi altro atto notificato a una persona che si qualifica come portiere quando in realtà non ha tale qualifica.
Sempre in merito alla corrispondenza straordinaria, il ritiro prevede un’indennità che prescinde dal volume della corrispondenza da ritirare. Se si tratta di missive in contrassegno, il portiere non è tenuto ad anticipare la somma, di conseguenza non è obbligato a ritirare tale corrispondenza, a meno che non abbia ricevuto un fondo spese ad hoc, dall’inquilino.