Animali domestici e condominio, binomio perfetto?
Sono quasi 60 milioni gli animali domestici che vivono in casa con il proprio padrone
Secondo i dati di Eurispes 2018 3 famiglie su 10 convivono con un animale da compagnia. Si tratta nella maggior parte dei casi di cani (63,3%) e gatti (38,7%). A seguire nella graduatoria uccelli (6,2%), conigli (5,9%), tartarughe (5%), pesci (4,8%). Fatta questa premessa, è bene analizzare la questione ‘animali e condominio’. Possedere un pet in condominio, molto spesso può generare liti e contrasti con i vicini, per questa ragione è importante seguire alcune specifiche regole per una convivenza serena.
Per quanto riguarda l’aspetto normativo, l’Articolo 1138, quinto comma, del Codice Civile, prevede che il regolamento di condominio non possa vietare gli animai da compagnia, ma vengono comunque ammesse eventuali limitazioni nei regolamenti contrattuali, approvati con il consenso unanime di tutti i comproprietari. In merito alle parti comuni dell’edificio, ogni singolo condomino ha eguali diritti di utilizzo di ascensore, cortile, scale, anche con il proprio animale al seguito, ma è necessario tenere un comportamento rispettoso degli altri, utilizzando sempre il guinzaglio, o pulire eventuali deiezioni dell’animale.
Per quanto riguarda il giardino condominiale, la presenza dell’animale dipende dalle disposizioni del regolamento, al fine di garantire il decoro e la sicurezza, non lasciando l’animale libero e incustodito. L’Articolo 2052 del Codice Civile, disciplina poi severamente la responsabilità per eventuali danni cagionati da animali; è dunque utile anche la stipula di un’assicurazione per responsabilità civile in caso di danno combinato dall’animale.
E’ necessario custodire accuratamente l’animale, anche nella proprietà privata, predisponendo una rete per evitare il contatto con persone o altri cani; evitare il pericolo di fuga, e mettere un cartello chiaro e visibile. Esiste comunque una novità: la norma che ha “liberalizzato” l’ingresso degli animali domestici in condominio, entrata in vigore il 18 giugno 2013.
Dietro la nuova regola, però, si annida il rischio di un aumento della litigiosità tra i proprietari. L’Articolo 1138 del Codice civile – così come modificato dalla legge 220/2012 – dispone che «le norme del regolamento» condominiale «non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». La legge poi non si esprime sul numero di animali detenibili in appartamento, limitandosi a enumerare gli obblighi da rispettare e il fatto che avere un animale è un diritto che non può essere vietato o limitato dal regolamento condominiale.
Potenzialmente, quindi, ove vengano rispettati gli obblighi di legge, non c’è limite al numero di animali detenibili e sarà quindi possibile averne più di uno o due, anche cinque o sei, ma occorre che i proprietari mantengano salubre la zona, allontanando i cattivi odori con le necessarie precauzioni, e impedendo che i propri cani abbaino e facciano rumori che disturbino la quiete dei vicini, soprattutto la notte.