Condominio, cosa succede quando scade il mandato dell’amministratore?

L’amministratore di condominio secondo la legge n. 220/2012 ha diritto ad un compenso specificato all’atto della nomina da parte dell’assemblea. Ma cosa avviene nel momento della scadenza del suo mandato?

Secondo una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, sent. n. 12120/20128, riportata e commentata dal Corriere della Sera, quando l’amministratore condominiale è “scaduto” dall’incarico (o ha presentato le sue dimissioni), ma non è stato ancora sostituito (o confermato) dall’assemblea, è previsto che resti comunque in carica, al fine di evitare vuoti di gestione per il condominio.

L’amministratore resta “in prorogatio”, rispetto alla prevista scadenza annuale. Anche in questo periodo l’amministratore deve essere compensato per la sua attività che prosegue normalmente proprio a causa delle continue necessità del condominio.

Secondo la Suprema Corte, però l’assemblea può evitare la “proroga” e deliberare con apposita decisione che specifichi precisamente tale risultato che l’amministratore deve considerarsi cessato completamente e che, quindi, va esclusa qualsiasi “prorogatio”. Se ciò avviene, l’amministratore “scaduto” non solo non conserva alcun potere gestionale, ma non può nemmeno pretendere alcun compenso.

Non rientra nella fattispecie esaminata il rinnovo automatico dell’incarico a fine mandato (articolo 1129 comma 10 del Codice civile): si tratta, infatti, di un rinnovo del mandato non di proroga dei poteri; né vi rientra il proseguirsi del mandato per l’amministratore che , in base all’articolo 71-bis, lettere f) e g) delle Disposizioni di attuazione, non possegga i requisiti per svolgere l’incarico di amministratore (diploma di scuola secondaria di secondo grado e frequentazione di un corso di formazione iniziale e attività periodica di aggiornamento), in questo caso l’amministratore è sempre revocabile.

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