Raccolta differenziata in condominio, gli obblighi dell’amministratore

I compiti dell’amministratore di condominio per quanto riguarda la raccolta differenziata in condominio configurano una serie di obblighi previsti dalle disposizioni degli artt. 1100- 1139 c.c. (conservazione della cosa comune), nonché dall’art. 6 ss. della L. n. 689/1981 (solidarietà).

In particolare l’amministratore deve: ricevere e custodire i contenitori, considerando che all’uso dei contenitori condominiali si applicano, per le parti attinenti la responsabilità in solido tra i condomini destinatari dei beni concessi in comodato gratuito, informare i condomini circa le norme per la custodia, la conservazione dei contenitori ricevuti ed il loro utilizzo;

organizzare la cura, la manutenzione e il lavaggio degli stessi tenendo presente che la manutenzione e la sostituzione dei contenitori, se dovuta a rotture per deperimento, per usura o per cause non imputabili all’utente per dolo o colpa grave, sono a carico del gestore, mentre in caso contrario, verranno effettuate dal medesimo previo risarcimento del danno.

Intanto nelle città in cui sono attivi i controlli fioccano le prime multe agli amministratori per mancato rispetto delle norme sulla raccolta differenziata e per la mancanza di contratto con ditta specializzata per il lavaggio e la disinfezione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti e lo smaltimento presso discarica autorizzata dei reflui liquidi, provenienti dalla stessa attività di lavaggio.

Nell’ultima settima a Salerno ad esempio come riporta il sito di Liratv sono stati elevati 6 verbali di 500 euro per abbandono di rifiuti sul suolo pubblico ad altrettanti cittadini, a seguito sviluppo dei filmati delle telecamere di videosorveglianza in diverse strade del territorio cittadino.

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