Corsi di aggiornamento per amministratori di condominio: scaduti i termini

Il termine previsto dal Legislatore per l’obbligo di formazione continua degli amministratori di condominio è già scaduto da circa due settimane l’8 di ottobre.

Ma non tutti gli amministratori ne sono a conoscenza. La riforma è arrivata già con la legge 220/2012 che ha introdotto il nuovo articolo “71-bis”. Il successivo “Decreto Formazione”, D.M. 140/2014, entrato in vigore il 9 ottobre 2014, ha poi previsto le modalità di esplicazione di tale attività formativa attraverso corsi appositamente notificati al Ministero di Grazia e Giustizia, tenuti da docenti formatori e responsabili di corso qualificati e per quindici ore annue con prove di apprendimento finali ( i famosi 15 crediti formativi annuali).

Come si ottengono i crediti?

Il sistema è il medesimo degli ordini e delle altre categorie professionali. I crediti infatti si ottengono con la partecipazione a convegni o eventi formativi o con la frequenza di corsi in aula o online.

“La violazione di tali obblighi comporta la revoca giudiziale dell’incarico nell’ambito del quadro normativo previsto nel novellato articolo 1129 c.c., dove è prevista la comunicazione annuale dei dati anagrafico professionali dell’amministratore. Inoltre la frequentazione di attività periodiche di formazione è condizione prevista dall’articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione al codice civile per lo svolgimento dell’incarico di amministratore di condominio”.

Vittorio Fusco Presidente Nazionale di

ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti d’Immobili

Un problema però c’è ed è quello dell’Organismo di controllo. L’attività di verifica infatti è rimessa sostanzialmente all’iniziativa del singolo condomino o dell’assemblea di condominio all’atto della comunicazione dei “dati professionali” da parte dell’amministratore di condominio.

Per completezza quindi ANAPI l’associazione nazionale amministratori professionisti d’immobili, intende chiarire che “l’attività di formazione periodica ricade su tutti gli amministratori professionisti e, nel caso di società, dovrà essere svolta dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini”.

La formazione periodica prevista per legge dovrà poi essere recepita dall’eventuale associazione di appartenenza del professionista, che potrà anche ampliarla sia come numero di ore che come modalità di esecuzione.

Le Associazioni di categoria infatti sono, così come previsto dalla legge 4/2013, “garanti e controllori” della corretta attività professionale dell’iscritto nel rispetto dei codici deontologici e obblighi normativi.

Partnership con Italia Didacta

Per questo motivo ANAPI ha stresso un accordo con il Partner Italia Didacta per poter assicurare ai propri tesserati uno sconto fisso del 50% su tutti i corsi di aggiornamento obbligatorio per amministratori di condominio.

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